Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214475
IDG950700065
95.07.00065 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Surdo Giuseppe
Domande ed eccezioni riconvenzionali proposte in appello; in particolare sul diritto di ritenzione e sul divieto dello "ius novorum"
Nota a Cass. sez. II civ. 13 luglio 1993, n. 7692
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 10, pt. 2, pag. 560-561
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30425; D42113
Tizio chiese il rilascio di un fondo di sua proprieta' a Caio, occupante "sine titulo". Caio si oppose e, in via riconvenzionale, domando' il riconoscimento della comproprieta' del fondo e, in subordine, la condanna dell' attore al pagamento di un' indennita' per addizioni e miglioramenti apportati al terreno. Il Tribunale accolse sia la domanda attrice, ordinando il rilascio del fondo, sia la riconvenzionale limitatamente, pero', alla richiesta subordinata dell' indennita' per le migliorie. Il convenuto propose appello e, in tale sede, dedusse, per la prima volta, che la condanna al rilascio era stata pronunciata senza tener conto del diritto di ritenzione, che gli spettava, quale possessore di buona fede sino a quando fosse stato soddisfatto dall' appellato il credito per l' indennita' ex art. 1152 c.c. La Corte di Appello, considerando che la pretesa dell' appellante costituisse domanda nuova, come tale preclusa, e non gia' una semplice eccezione riconvenzionale, la dichiaro' improponibile. Dello stesso avviso e' la Suprema Corte. Richiamata cosi' la fattispecie, l' A. approfondisce l' esame della questione esponendo le ragioni per cui e' da ritenere esatta la decisione annotata, ricorrendo l' obbligo di applicazione dell' art. 345 comma 1 c.p.c. con la conseguente declaratoria dell' improponibilita' della nuova domanda.
art. 1152 c.c. art. 345 comma 1 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati