| Tizio chiese il rilascio di un fondo di sua proprieta' a Caio,
occupante "sine titulo". Caio si oppose e, in via riconvenzionale,
domando' il riconoscimento della comproprieta' del fondo e, in
subordine, la condanna dell' attore al pagamento di un' indennita'
per addizioni e miglioramenti apportati al terreno. Il Tribunale
accolse sia la domanda attrice, ordinando il rilascio del fondo, sia
la riconvenzionale limitatamente, pero', alla richiesta subordinata
dell' indennita' per le migliorie. Il convenuto propose appello e, in
tale sede, dedusse, per la prima volta, che la condanna al rilascio
era stata pronunciata senza tener conto del diritto di ritenzione,
che gli spettava, quale possessore di buona fede sino a quando fosse
stato soddisfatto dall' appellato il credito per l' indennita' ex
art. 1152 c.c. La Corte di Appello, considerando che la pretesa dell'
appellante costituisse domanda nuova, come tale preclusa, e non gia'
una semplice eccezione riconvenzionale, la dichiaro' improponibile.
Dello stesso avviso e' la Suprema Corte. Richiamata cosi' la
fattispecie, l' A. approfondisce l' esame della questione esponendo
le ragioni per cui e' da ritenere esatta la decisione annotata,
ricorrendo l' obbligo di applicazione dell' art. 345 comma 1 c.p.c.
con la conseguente declaratoria dell' improponibilita' della nuova
domanda.
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