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214476
IDG950700066
95.07.00066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lamantea Giusy
Il reato di scarico per superamento dei limiti tabellari
Nota a Cass. sez. III pen. 2 febbraio 1994, n. 1215
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 10, pt. 2, pag. 564-566
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539
La sentenza annotata riguarda la tutela delle acque dall' inquinamento e afferma che gli scarichi da insediamenti civili e derivanti da pubblica fognatura sono assoggettati all' obbligo dell' autorizzazione e conseguentemente i limiti tabellari, dopo il periodo transitorio di cui alla l. 319/1976, vanno applicati anche ai responsabili degli scarichi derivanti da pubblica fognatura. La l. 319 cit., infatti, deve trovare applicazione uniforme a livello nazionale per quanto riguarda i limiti di accettabilita', salva la facolta' delle Regioni di prescrizioni piu' rigorose. La sanzione penale di cui all' art. 21 comma 3 l. 319/1976 va applicata, come nel caso di specie, anche ai pubblici amministratori responsabili della vigilanza e del controllo dei depuratori. L' A. analizza la disciplina in materia, richiama giurisprudenza e dottrina, prospetta alcuni problemi che permangono per una soddisfacente soluzione della questione.
art. 14 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 Cass. sez. un. pen. 12 febbraio 1993, n. 1 Cass. sez. un. pen. 23 febbraio 1993, n. 1766
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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