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| IDG950700080 | |
| 95.07.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Masini Stefano
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| Sul principio di "territorialita'" a fondamento della protezione
della fauna selvatica
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| Nota a Cass. sez. III pen. 16 marzo 1994, n. 706
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| Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 11, pt. 2, pag.
630-631
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D534
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| La sentenza annotata, ritenuto che la nozione di "fauna selvatica"
non puo' essere limitata al c.d. principio di territorialita',
afferma l' applicabilita' alla fattispecie esaminata dell' art. 21
lett. bb l. 157/92. Si trattava della detenzione di oltre un milione
di passeri spiumati congelati, della specie "passer montanus
saturatus" di provenienza dalla Repubblica Popolare Cinese. L' A.
esamina la normativa internazionale in materia di protezione degli
uccelli migratori e di altre specie animali, nonche' la Direttiva CEE
79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Afferma
conclusivamente che nella fattispecie giudicata, trattandosi di una
specie di fauna selvatica non presente nel territorio italiano e
nell' intera regione del Paleartico occidentale, essendo impossibile
una sua migrazione anche temporale dall' area asiatica non sembra
potersi affermare alcuna violazione di una fonte internazionale oltre
che comunitaria o nazionale a seguito dell' attivita' di
commercializzazione di esemplari conseguente alla loro legittima
importazione nel territorio dello Stato.
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| art. 21 lett. bb l. 11 febbraio 1992, n. 157
Dir. CEE 79/409
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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