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214490
IDG950700080
95.07.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masini Stefano
Sul principio di "territorialita'" a fondamento della protezione della fauna selvatica
Nota a Cass. sez. III pen. 16 marzo 1994, n. 706
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 11, pt. 2, pag. 630-631
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D534
La sentenza annotata, ritenuto che la nozione di "fauna selvatica" non puo' essere limitata al c.d. principio di territorialita', afferma l' applicabilita' alla fattispecie esaminata dell' art. 21 lett. bb l. 157/92. Si trattava della detenzione di oltre un milione di passeri spiumati congelati, della specie "passer montanus saturatus" di provenienza dalla Repubblica Popolare Cinese. L' A. esamina la normativa internazionale in materia di protezione degli uccelli migratori e di altre specie animali, nonche' la Direttiva CEE 79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Afferma conclusivamente che nella fattispecie giudicata, trattandosi di una specie di fauna selvatica non presente nel territorio italiano e nell' intera regione del Paleartico occidentale, essendo impossibile una sua migrazione anche temporale dall' area asiatica non sembra potersi affermare alcuna violazione di una fonte internazionale oltre che comunitaria o nazionale a seguito dell' attivita' di commercializzazione di esemplari conseguente alla loro legittima importazione nel territorio dello Stato.
art. 21 lett. bb l. 11 febbraio 1992, n. 157 Dir. CEE 79/409
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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