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214491
IDG950700081
95.07.00081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Abrami Alberto
Tutela ambientale per effetto della legge n. 431 del 1985 ed interventi antropici non autorizzati
Nota a Cass. sez. III pen. 6 aprile 1993, n. 3147
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 11, pt. 2, pag. 633-634
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18252; D5213; D91101
Rovesciando il ragionamento tecnico-giuridico utilizzato dal Pretore, che aveva escluso i reati di cui agli artt. 1 sexies l. 431/1985 e 734 c.p., in mancanza dell' adozione, da parte della Regione, del piano paesistico nel termine del 31 dicembre 1986, la Cassazione accoglie il ricorso della Procura Generale della Corte d' Appello che aveva richiesto l' annullamento della sentenza con rinvio, per violazione di legge. L' A., ritenuta non condivisibile l' affermazione del Pretore, esamina la questione riguardante la valutazione se gli interventi realizzati in un' area vincolata per effetto della l. 431/1985 avessero recato pregiudizio all' aspetto esteriore dei luoghi e ricadessero sotto il regime dell' art. 7 l. 1497/1939, che richiede l' autorizzazione. La fattispecie riguardava, tra l' altro, un territorio boscato con la conseguente distruzione di alcune piante. L' A., evidenziato il nuovo approccio alla tutela dei beni, mostra di condividere la decisione in esame che mette in rilievo una concezione-definizione di bosco non tanto fondata sul criterio estetico-selvicolturale, ma ambientale-biologico. Si tratta di criterio che determina la nuova caratterizzazione del bosco operata dalla l. 431/1985, rispetto alla normativa 1497/1939.
l. 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 734 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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