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| IDG950700081 | |
| 95.07.00081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Abrami Alberto
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| Tutela ambientale per effetto della legge n. 431 del 1985 ed
interventi antropici non autorizzati
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| Nota a Cass. sez. III pen. 6 aprile 1993, n. 3147
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| Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 11, pt. 2, pag.
633-634
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18252; D5213; D91101
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| Rovesciando il ragionamento tecnico-giuridico utilizzato dal Pretore,
che aveva escluso i reati di cui agli artt. 1 sexies l. 431/1985 e
734 c.p., in mancanza dell' adozione, da parte della Regione, del
piano paesistico nel termine del 31 dicembre 1986, la Cassazione
accoglie il ricorso della Procura Generale della Corte d' Appello che
aveva richiesto l' annullamento della sentenza con rinvio, per
violazione di legge. L' A., ritenuta non condivisibile l'
affermazione del Pretore, esamina la questione riguardante la
valutazione se gli interventi realizzati in un' area vincolata per
effetto della l. 431/1985 avessero recato pregiudizio all' aspetto
esteriore dei luoghi e ricadessero sotto il regime dell' art. 7 l.
1497/1939, che richiede l' autorizzazione. La fattispecie riguardava,
tra l' altro, un territorio boscato con la conseguente distruzione di
alcune piante. L' A., evidenziato il nuovo approccio alla tutela dei
beni, mostra di condividere la decisione in esame che mette in
rilievo una concezione-definizione di bosco non tanto fondata sul
criterio estetico-selvicolturale, ma ambientale-biologico. Si tratta
di criterio che determina la nuova caratterizzazione del bosco
operata dalla l. 431/1985, rispetto alla normativa 1497/1939.
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| l. 29 giugno 1939, n. 1497
art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431
art. 734 c.p.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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