| L' A. evidenzia come la liberta' terapeutica del medico, che e'
garanzia di efficacia e di progresso nella misura in cui e'
confortata dalla dottrina, dall' aggiornamento, dalla padronanza
specialistica delle piu' recenti possibilita' tecnico-scientifiche,
incontri dei limiti di indole etico-giuridica, con riguardo alla
responsabilita' professionale, ed economica, in relazione al potere
pubblico di controllo della spesa sanitaria. Se l' atto medico non
puo' essere regolamentato con legge, nel rispetto del diritto alla
liberta' professionale, e' sempre piu' evidente, afferma l' A., la
legittimita' della richiesta, anche giurisprudenziale, della massima
perizia del medico, garantita dall' aggiornamento, dal
perfezionamento, dalla qualificazione. Secondo l' A. si deve
aggiungere, al controllo deontologico e giuridico, un triplice,
ulteriore ordine di valutazioni derivanti da: un controllo economico
(contenimento della spesa sanitaria); un controllo regolamentare,
teso al buon uso del farmaco; un controllo di qualita'; un controllo
etico.
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