| L' ordinanza in commento affronta la questione dei criteri di
valutazione delle dichiarazioni dei c.d. collaboratori di giustizia
ai fini della permanenza della custodia cautelare di un coindagato.
Il GIP, esaminati tipo e natura delle dichiarazioni, distinguendo
"tre livelli" (accuse concrete, motivate e precise; congetture;
affermazioni apodittiche), ha concluso che nella fattispecie esse
appartenevano all' ultimo livello, cioe' apodittiche, prive di
qualsiasi concreto riferimento di riscontro. Ha provveduto, pertanto,
alla revoca della misura cautelare proprio per il venir meno dei
"gravi indizi". L' A. prende occasione da questa ordinanza, che
ritiene impeccabile ed ortodossa sotto il profilo tecnico-giuridico
ed ermeneutico, per esaminare la problematica da essa affrontata,
richiamando l' insegnamento della Suprema Corte in materia.
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