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214622
IDG951200212
95.12.00212 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tenore Vito
Note in calce ad una pronuncia dall' esito scontato della Corte costituzionale in tema di allineamento retributivo
Nota a C. Cost. 26 gennaio 1994, n. 6
Foro amm., an. 70 (1994), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 320-337
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D143; D7440
La sentenza annotata ha giudicato infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell' art. 7 comma 7 d.l. 384/1992 e dell' art. 2 comma 4 d.l. 333/1992; con tali norme era stato abrogato, a far data dall' 11 luglio 1992, ma con un anomalo intervento retroattivo, il principio (o meccanismo) di allineamento delle pubbliche retribuzioni. L' A., dopo aver osservato che tale meccanismo, seppur attuato in modo distorto, aveva rappresentato per anni un fondamentale strumento di equita' retributiva, indica le ragioni che facevano ritenere scontato l' esito della pronuncia costituzionale. Ripercorre quindi il dibattito e le vicende giurisprudenziali che hanno interessato il meccanismo di allineamento retributivo, e riassume le argomentazioni sviluppate dal giudice a quo e dalla Corte Costituzionale, che sottopone ad approfondito esame sotto il duplice profilo della pretesa violazione di principi costituzionali e dell' eccepita irragionevolezza dell' intervento legislativo.
art. 4 comma 3 d.l. 27 settembre 1982, n. 681 l. 20 novembre 1982, n. 869 art. 2 comma 4 d.l. 11 luglio 1992, n. 333 l. 8 agosto 1992, n. 359 art. 7 comma 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384 l. 14 novembre 1992, n. 438
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