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214637
IDG951200227
95.12.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chieppa Riccardo
Osservazione a TAR LA sez. Latina 22 gennaio 1993, n. 57
Foro amm., an. 70 (1994), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 642-643
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18222; D18239
La sentenza in rassegna afferma che l' ordine di demolizione di costruzione abusiva emesso dal giudice penale ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 7 l. 47/1985 non configura una nuova pena, ma costituisce espressione di un potere monitorio nei confronti dell' amministrazione, conferito al giudice al fine di assicurare il coordinamento tra la funzione ripristinatoria (devoluta al Sindaco) e quella punitiva (devoluta al giudice penale). Nel commento si evidenziano le difficolta' interpretative poste dalla norma in questione, soprattutto in ordine al carattere di supplenza e al potere esercitato da parte del giudice penale. Vengono poi esaminate talune questioni attinenti all' influenza della domanda di condono in caso di condanna penale.
art. 7 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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