| La sentenza annotata dichiara inammissibile, investendo scelte
discrezionali del legislatore, la questione della legittimita'
costituzionale dell' art. 49 comma 3 l. 88/1989. Pertanto restano in
vigore tutti gli inquadramenti pregressi, senza limiti di tempo, dei
datori di lavoro, ai fini previdenziali. Tuttavia la Corte manifesta
"perplessita'" sulle conseguenze che la norma produce, consentendo la
sopravvivenza, senza limiti di tempo, dei precedenti inquadramenti.
Ritiene irrazionale la mancanza di un termine finale del regime
transitorio. E' auspicabile un nuovo intervento legislativo che
concluda il processo di revisione degli inquadramenti previdenziali,
onde eliminare confusione e incertezza. (In appendice viene
pubblicato il testo del disegno di legge n. 1149, di iniziativa del
senatore M. De Luca, presentato alla presidenza del Senato il 15
novembre 1994). L' A. richiama l' orientamento giurisprudenziale in
ordine ai riflessi dell' inquadramento delle aziende operato dall'
INPS sul diritto agli sgravi contributivi. L' A. valuta la soluzione
accolta dalla Corte, di tipo compromissorio ovvero di
"costituzionalita' provvisoria". Una delle prossime volte, "ritenute
superate le esigenze giustificatrici della disposizione", la Corte
applichera' "rigorosamente" i precetti costituzionali.
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