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214681
IDG951500271
95.15.00271 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romboli R.
Osservazione a C. Cost. 7 novembre 1994, n. 378
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3292-3294
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74461; D70
La sentenza annotata dichiara inammissibile, investendo scelte discrezionali del legislatore, la questione della legittimita' costituzionale dell' art. 49 comma 3 l. 88/1989. Pertanto restano in vigore tutti gli inquadramenti pregressi, senza limiti di tempo, dei datori di lavoro, ai fini previdenziali. Tuttavia la Corte manifesta "perplessita'" sulle conseguenze che la norma produce, consentendo la sopravvivenza, senza limiti di tempo, dei precedenti inquadramenti. Ritiene irrazionale la mancanza di un termine finale del regime transitorio. E' auspicabile un nuovo intervento legislativo che concluda il processo di revisione degli inquadramenti previdenziali, onde eliminare confusione e incertezza. (In appendice viene pubblicato il testo del disegno di legge n. 1149, di iniziativa del senatore M. De Luca, presentato alla presidenza del Senato il 15 novembre 1994). L' A. richiama l' orientamento giurisprudenziale in ordine ai riflessi dell' inquadramento delle aziende operato dall' INPS sul diritto agli sgravi contributivi. L' A. valuta la soluzione accolta dalla Corte, di tipo compromissorio ovvero di "costituzionalita' provvisoria". Una delle prossime volte, "ritenute superate le esigenze giustificatrici della disposizione", la Corte applichera' "rigorosamente" i precetti costituzionali.
art. 49 comma 3 l. 9 marzo 1989, n. 88



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