Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214684
IDG951500274
95.15.00274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costantino Giorgio
Prime note sul "fallimento" dei comuni
Nota a C. Cost. 16 giugno 1994, n. 242 C. Cost. 21 aprile 1994, n. 155 C. Cost. 21 aprile 1994, n. 149
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3345-3360
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1420; D313
Le decisioni in epigrafe hanno ritenuto conforme ai precetti costituzionali l' art. 21 l. 68/1993 che costituisce il punto di arrivo, afferma l' A., della evoluzione legislativa in tema di tutela dei crediti nei confronti della p.a. e, in particolare, degli Enti locali. Secondo l' A., in relazione a quanto sancito dalla Corte, appare, tuttavia, ragionevole ritenere che l' art. 21 in questione costituisce una mera tappa di una evoluzione ancora "in fieri". Sono ancora da individuare e da costruire, infatti, gli strumenti di tutela dei crediti nell' ambito del risanamento finanziario previsto dalla disposizione de qua, che precede una speciale procedura concorsuale per gli Enti territoriali (Comuni, Province, Comunita' Montane) "dissestati". La Corte ha ritenuto che la disciplina sia conforme alla Costituzione, tuttavia non ha indicato gli strumenti di tutela dei crediti nell' ambito della procedura concorsuale amministrativa. L' A. affronta il tema di quali possano essere questi strumenti e le forme del controllo giurisdizionale della legittimita' della speciale procedura concorsuale.
art. 21 l. 18 marzo 1993, n. 68 d.p.r. 24 agosto 1993, n. 378 circ. Min. Interno 20 settembre 1993, n. 21/93



Ritorna al menu della banca dati