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214685
IDG951500275
95.15.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono D.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 20 ottobre 1994, n. 8589
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3402-3403
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3133; D9142; D9140
La non opponibilita' dell' affitto di fondo rustico, stipulato dal curatore del fallimento, ad un terzo che abbia acquistato il fondo dal fallimento stesso, e' stata giustificata dalla sentenza in rassegna sotto l' aspetto che la normativa fallimentare, al pari della normativa vincolistica agraria, si configura come legge speciale, e nel conflitto tra due normative speciali deve prevalere quella fallimentare per il soddisfacimento di pubblicistiche esigenze di amministrazione giudiziaria, temporanee nel sistema della legge. Richiamato cosi' il contenuto della sentenza, l' A. approfondisce l' esame della questione, attraverso richiami di giurisprudenza e dottrina.
art. 1 l. 3 maggio 1982, n. 203



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