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214687
IDG951500277
95.15.00277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Francesco P.
Osservazione a Cass. sez. I civ. 16 marzo 1994, n. 2520
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3452-3455
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31311; D4024; D425
La sentenza annotata, pur inserendosi nell' indirizzo giurisprudenziale che nega l' ammissibilita' del regolamento d' ufficio di competenza, in difetto di riassunzione ad opera della parte innanzi al giudice indicato da quello inizialmente investito a dichiarare il fallimento, solo apparentemente, ritiene l' A., si allinea a tale orientamento. Viene esaminata a proposito la parte della motivazione, dove la Corte perviene ad affermare l' ammissibilita' del regolamento di competenza d' ufficio anche in difetto di riassunzione ad opera della parte istante, laddove quest' ultima abbia fatto inutilmente decorrere il termine assegnatole dal giudice dichiaratosi incompetente o il termine previsto dall' art. 50 c.p.c., ed il giudice originariamente investito dalla parte istante si attivi d' ufficio, ovviamente in presenza di "nuove informazioni o nuovi accertamenti di fatto". L' A. valuta la portata di questo principio affermato in "obiter dictum".
art. 9 l. fall. art. 45 c.p.c. art. 50 c.p.c.



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