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214688
IDG951500278
95.15.00278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benini Stefano
Il commissario per gli usi civici poteva avere qualche "chance"
Nota a Cass. sez. un. civ. 4 marzo 1994, n. 2131
Foro it., vol. amb000, an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3464-346
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1543; D1316; D9162
La sentenza annotata consolida l' orientamento negativo sulla questione della sopravvivenza del potere officioso del commissario per gli usi civici di pronunciare giudizi concernenti le materie indicate dall' art. 29 l. 1766/1927. Esaminata la questione, anche alla luce della sentenza costituzionale n. 133/1993, richiamato il dibattito dottrinale in materia e analizzato il ragionamento delle sezioni unite, l' A. ritiene che, in considerazione del ridimensionamento della tendenza favorevole ad una interpretazione dilatativa delle competenze regionali in materia ambientale e di tutela del paesaggio, l' avvenuto trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative non e' di per se' elemento preclusivo ad una sopravvivenza del potere statale di promozione del contenzioso demaniale. La considerazione di un interesse pubblico generale potrebbe assumere il senso di un supporto per l' intervento statale attraverso un organo che, diversamente, verrebbe a trovarsi esautorato pur senza aver subito la formale abrogazione nel quadro della corretta via di revisione delle giurisdizioni speciali, indicata dalla Costituzione (art. 6 disp. trans. Cost.).
art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766 art. 66 l. 22 luglio 1975, n. 382 art. 1 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 C. Cost. 1 aprile 1993, n. 133



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