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| IDG951500278 | |
| 95.15.00278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Benini Stefano
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| Il commissario per gli usi civici poteva avere qualche "chance"
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 4 marzo 1994, n. 2131
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| Foro it., vol. amb000, an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3464-346
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1543; D1316; D9162
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| La sentenza annotata consolida l' orientamento negativo sulla
questione della sopravvivenza del potere officioso del commissario
per gli usi civici di pronunciare giudizi concernenti le materie
indicate dall' art. 29 l. 1766/1927. Esaminata la questione, anche
alla luce della sentenza costituzionale n. 133/1993, richiamato il
dibattito dottrinale in materia e analizzato il ragionamento delle
sezioni unite, l' A. ritiene che, in considerazione del
ridimensionamento della tendenza favorevole ad una interpretazione
dilatativa delle competenze regionali in materia ambientale e di
tutela del paesaggio, l' avvenuto trasferimento alle Regioni delle
funzioni amministrative non e' di per se' elemento preclusivo ad una
sopravvivenza del potere statale di promozione del contenzioso
demaniale. La considerazione di un interesse pubblico generale
potrebbe assumere il senso di un supporto per l' intervento statale
attraverso un organo che, diversamente, verrebbe a trovarsi
esautorato pur senza aver subito la formale abrogazione nel quadro
della corretta via di revisione delle giurisdizioni speciali,
indicata dalla Costituzione (art. 6 disp. trans. Cost.).
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| art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766
art. 66 l. 22 luglio 1975, n. 382
art. 1 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
C. Cost. 1 aprile 1993, n. 133
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