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| IDG951500280 | |
| 95.15.00280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bellantuono Giuseppe
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| La risoluzione del contratto di leasing fra codice civile e
condizioni generali
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| Nota a Cass. sez. I civ. 22 febbraio 1994, n. 1731
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3477-3480
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30620
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| La sentenza annotata, cassando la decisione d' appello, afferma che
"ai fini della individuazione del carattere traslativo del leasing
non e' sufficiente che il valore del bene sia superiore al prezzo di
riscatto, ma e' necessario indagare la volonta' manifestata dalle
parti all' inizio del rapporto". La Corte d' Appello aveva ravvisato
nel contratto avente ad oggetto un carrello elevatore un' ipotesi di
leasing traslativo, ed applicato di conseguenza l' art. 1526 c.c.
Secondo quella Corte, l' elemento discriminante sarebbe rappresentato
in questo caso dal maggiore valore del bene rispetto al prezzo di
riscatto. La Cassazione ritiene, tuttavia, insufficiente la
considerazione di quest' unico criterio e ribadisce la necessita' di
indagare la volonta' che le parti hanno manifestato all' inizio del
rapporto in ordine alla destinazione finale del bene. La sentenza in
rassegna puo' ritenersi emblematica del disagio delle corti di
merito, afferma l' A., di distinguere tra leasing di godimento e
leasing traslativo. L' A. approfondisce l' esame della questione e
procede ad una verifica del rapporto tra disciplina legale e
pattizia, cogliendo spunti in proposito attraverso un confronto con
l' esperienza statunitense.
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| art. 1348 c.c.
art. 1458 c.c.
art. 1526 c.c.
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