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214690
IDG951500280
95.15.00280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Giuseppe
La risoluzione del contratto di leasing fra codice civile e condizioni generali
Nota a Cass. sez. I civ. 22 febbraio 1994, n. 1731
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3477-3480
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620
La sentenza annotata, cassando la decisione d' appello, afferma che "ai fini della individuazione del carattere traslativo del leasing non e' sufficiente che il valore del bene sia superiore al prezzo di riscatto, ma e' necessario indagare la volonta' manifestata dalle parti all' inizio del rapporto". La Corte d' Appello aveva ravvisato nel contratto avente ad oggetto un carrello elevatore un' ipotesi di leasing traslativo, ed applicato di conseguenza l' art. 1526 c.c. Secondo quella Corte, l' elemento discriminante sarebbe rappresentato in questo caso dal maggiore valore del bene rispetto al prezzo di riscatto. La Cassazione ritiene, tuttavia, insufficiente la considerazione di quest' unico criterio e ribadisce la necessita' di indagare la volonta' che le parti hanno manifestato all' inizio del rapporto in ordine alla destinazione finale del bene. La sentenza in rassegna puo' ritenersi emblematica del disagio delle corti di merito, afferma l' A., di distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo. L' A. approfondisce l' esame della questione e procede ad una verifica del rapporto tra disciplina legale e pattizia, cogliendo spunti in proposito attraverso un confronto con l' esperienza statunitense.
art. 1348 c.c. art. 1458 c.c. art. 1526 c.c.



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