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| IDG951500281 | |
| 95.15.00281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Annecchino Marco
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| Beni culturali e benefici fiscali
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| Nota a Cass. sez. I civ. 19 novembre 1993, n. 11445
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| Foro it., vol. amb000, an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3489-349
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18254; D18255; D216
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| La Cassazione doveva verificare se l' UTE avesse correttamente
operato collocando, ai fini catastali, un immobile vincolato ai sensi
dell' art. 3 l. 1089/1939 non gia' nella categoria A/9 come riteneva
la proprietaria, bensi' in altre diverse categorie catastali. La
Corte, come le Commissioni Tributarie si erano pronunciate nei
precedenti gradi, ha ritenuto fondata la pretesa della contribuente
sul rilievo, tra l' altro, che attribuire a categorie diverse dalla
A/9 immobili come quello in questione sarebbe contrario alla
"valorizzazione" dei beni culturali. Secondo il principio affermato
dalla Cassazione "un palazzo assoggettato al vincolo di cui alla l.
1089/1939 deve essere inquadrato catastalmente nella categoria A/9,
indipendentemente dal fatto che singole parti di questo, sia pure
suscettibili di essere apprezzate come distinte unita' immobiliari
possono avere destinazioni (nella specie, abitazione di tipo
signorile, abitazione di tipo civile, abitazione di tipo popolare,
uffici o studi privati, negozi e botteghe magazzini e locali di
deposito) proprie di altre categorie catastali". L' A., pur
condividendo il principio della salvaguardia del patrimonio
culturale, non concorda con la Corte quando intende sostituirsi al
legislatore nel dettare le regole dell' accertamento catastale. L' A.
prende spunto da questa sentenza per richiamare il dibattito, in
corso da tempo, che in tema di tutela di beni culturali, si risolve
nell' invocazione al legislatore (a quanto pare anche al giudice) di
agevolazioni fiscali per i possessori di tali beni.
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| r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
l. 1 giugno 1939, n. 1089
d.lg. 8 aprile 1948, n. 514
d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142
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