Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214692
IDG951500282
95.15.00282 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Patane' Giovanna
Brevi note in tema di fallimento di associazione non riconosciuta
Osservazione a Cass. sez. I civ. 18 settembre 1993, n. 9589
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3504-3507
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30012; D313
La sentenza annotata, affrontando la questione della assoggettabilita' a fallimento di una associazione non riconosciuta, tenendo conto della attivita' connessa ad una impresa commerciale afferma che "... una associazione non diventa imprenditore commerciale quando, per raggiungere i propri scopi altruistici, si limiti ad utilizzare i proventi dell' attivita' imprenditoriale di un soggetto distinto, anche se collegato o collaterale (nella specie una associazione non riconosciuta costituita per l' assistenza ai minori, per il conseguimento dei suoi scopi, si avvaleva di un istituto di istruzione costituito in societa' a responsabilita' limitata, dichiarato fallito)". L' A. approfondisce l' esame della questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: Sulla attribuzione della qualifica di imprenditore in base ad una attivita' esercitata solo indirettamente. Sulla estensione del fallimento ai partecipanti all' associazione non riconosciuta.
art. 1 l. fall. art. 5 l. fall. art. 147 l. fall. art. 36 c.c. art. 38 c.c. art. 2082 c.c.



Ritorna al menu della banca dati