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| IDG951500286 | |
| 95.15.00286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bongiorno G.
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| Osservazione a App. Cagliari 12 novembre 1993
Trib. Firenze 19 gennaio 1994
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 2, pag. 705-709
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51521; D51522
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| Le due sentenze in rassegna, che affrontano varie questioni in
materia di falso documentale, hanno in comune l' esigenza di fare
luce sulla struttura e sulla funzione assolta dagli atti oggetto
della falsificazione. Nella fattispecie esaminata dalla Corte d'
Appello "un collaboratore amministrativo, di fatto preposto alla
segreteria studenti dell' universita', e alcuni studenti sono stati
dichiarati colpevoli del reato di cui all' art. 476 c.p. per aver
falsificato il registro della carriere universitaria, ed e' stato
dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt.
476 e 482 c.p., relativamente alle falsificazioni degli statini d'
esame, perche' estinti per amnistia". Il Tribunale ha esaminato la
funzione e la struttura del verbale di adunanza del Consiglio
comunale, per stabilire se le mendaci dichiarazioni di un assessore,
in tale verbale riprodotte, integrassero la fattispecie
incriminatrice di falso ideologico in atto pubblico. Il Tribunale ha
escluso la falsita'. L' A. approfondisce l' esame delle tematiche,
attraverso un' ampia panoramica dottrinale e giurisprudenziale.
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| art. 476 c.p.
art. 479 c.p.
art. 482 c.p.
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