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214696
IDG951500286
95.15.00286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bongiorno G.
Osservazione a App. Cagliari 12 novembre 1993 Trib. Firenze 19 gennaio 1994
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 12, pt. 2, pag. 705-709
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51521; D51522
Le due sentenze in rassegna, che affrontano varie questioni in materia di falso documentale, hanno in comune l' esigenza di fare luce sulla struttura e sulla funzione assolta dagli atti oggetto della falsificazione. Nella fattispecie esaminata dalla Corte d' Appello "un collaboratore amministrativo, di fatto preposto alla segreteria studenti dell' universita', e alcuni studenti sono stati dichiarati colpevoli del reato di cui all' art. 476 c.p. per aver falsificato il registro della carriere universitaria, ed e' stato dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 476 e 482 c.p., relativamente alle falsificazioni degli statini d' esame, perche' estinti per amnistia". Il Tribunale ha esaminato la funzione e la struttura del verbale di adunanza del Consiglio comunale, per stabilire se le mendaci dichiarazioni di un assessore, in tale verbale riprodotte, integrassero la fattispecie incriminatrice di falso ideologico in atto pubblico. Il Tribunale ha escluso la falsita'. L' A. approfondisce l' esame delle tematiche, attraverso un' ampia panoramica dottrinale e giurisprudenziale.
art. 476 c.p. art. 479 c.p. art. 482 c.p.



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