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214704
IDG951500294
95.15.00294 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lapertosa Flavio
Posto auto: pertinenza necessaria dell' appartamento
Nota a Trib. Roma 12 maggio 1993
Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 72-75
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D182; D30630; D30401; D30403; D306100
La sentenza in esame afferma la nullita' della clausola contrattuale che prevede la rinuncia del posto macchina facente parte di pertinenza necessaria dell' appartamento alienato. Di conseguenza, la sostituzione di diritto della clausola nulla comporta l' acquisto immediato del diritto di proprieta' sul posto macchina e l' obbligo di integrare il prezzo pattuito per l' acquisto dell' appartamento. L' A. esamina la questione alla luce della pregressa giurisprudenza, con particolare riguardo a quella della Cassazione a sezioni unite, e alla luce dell' art. 9 comma 5 l. 122/1989 che, entrata in vigore prima della sentenza, ha risolto la questione nel senso che tali parcheggi non possono essere ceduti separatamente dall' unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo di pertinenza.
art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 26 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 9 comma 5 l. 24 marzo 1989, n. 122 art. 817 c.c. art. 818 c.c. art. 819 c.c.



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