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214708
IDG951500298
95.15.00298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiassoni Pierluigi
La responsabilita' del cessionario di un' azienda per i debiti pregressi. Elementi di analisi argomentativa della giurisprudenza sull' art. 2560, secondo comma, c.c.
Nota a Trib. Genova 15 aprile 1992
Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 100-107
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31160
Con due contratti stipulati nel 1987, la titolare di un' impresa di pulizie mutuava una somma di denaro da una societa' finanziaria. La mutuataria si rendeva inadempiente e risultavano vani i tentativi di recupero del credito. Nel 1989 l' impresa di pulizie veniva ceduta ad un terzo. La finanziaria conveniva, allora, in giudizio la cedente e il cessionario perche' fossero dichiarati responsabili in solido nei suoi confronti ai sensi dell' art. 2560 comma 2 c.c., previo accertamento della irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie. Il Tribunale ha mandato assolto il cessionario da ogni responsabilita', rilevando che il credito vantato dalla finanziaria non risultava iscritto nei libri contabili dell' impresa ceduta, libri che peraltro, ad avviso del Tribunale, la cedente non era obbligata a tenere. L' A. esamina la questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: la motivazione del Tribunale, un caso "chiaro". Quattro indirizzi giurisprudenziali. In margine agli indirizzi giurisprudenziali.
art. 2560 comma 2 c.c.



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