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| IDG951500298 | |
| 95.15.00298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Chiassoni Pierluigi
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| La responsabilita' del cessionario di un' azienda per i debiti
pregressi. Elementi di analisi argomentativa della giurisprudenza
sull' art. 2560, secondo comma, c.c.
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| Nota a Trib. Genova 15 aprile 1992
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| Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 100-107
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31160
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| Con due contratti stipulati nel 1987, la titolare di un' impresa di
pulizie mutuava una somma di denaro da una societa' finanziaria. La
mutuataria si rendeva inadempiente e risultavano vani i tentativi di
recupero del credito. Nel 1989 l' impresa di pulizie veniva ceduta ad
un terzo. La finanziaria conveniva, allora, in giudizio la cedente e
il cessionario perche' fossero dichiarati responsabili in solido nei
suoi confronti ai sensi dell' art. 2560 comma 2 c.c., previo
accertamento della irregolare tenuta delle scritture contabili
obbligatorie. Il Tribunale ha mandato assolto il cessionario da ogni
responsabilita', rilevando che il credito vantato dalla finanziaria
non risultava iscritto nei libri contabili dell' impresa ceduta,
libri che peraltro, ad avviso del Tribunale, la cedente non era
obbligata a tenere. L' A. esamina la questione attraverso la
trattazione dei seguenti punti: la motivazione del Tribunale, un caso
"chiaro". Quattro indirizzi giurisprudenziali. In margine agli
indirizzi giurisprudenziali.
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| art. 2560 comma 2 c.c.
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