Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214709
IDG951500299
95.15.00299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ghigliotti Leopoldo
Sulle clausole di scelta della giurisdizione
Nota a Pret. Macerata sez. Civitanova Marche 24 luglio 1993
Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 113-115
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40213; D40216
Il provvedimento annotato nega che possa essere considerata come valida una clausola di deroga alla giurisdizione, ex art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, inserita in pro-forma di fattura e in successiva corrispondente fattura. L' A. esamina la questione relativa alla validita' delle clausole di scelta della giurisdizione, attraverso richiami di giurisprudenza e dottrina, nonche' attraverso l' analisi dell' art. 17 cit. e successive modifiche, e del contenuto degli usi per le contrattazioni del mercato internazionale. L' A. ritiene che nel caso di specie la soluzione avrebbe potuto essere diversa. Per quanto riguarda la seconda massima, l' A. ritiene corretta la soluzione raggiunta dal giudice. Avendo l' attore italiano assunto l' esistenza di vizi della merce fornitagli da societa' francese e richiesto per via giudiziaria il risarcimento dei danni subiti, appare corretto che sia stato fatto riferimento al luogo di consegna di tale merce, individuato "per documenti agli atti" nel domicilio dell' acquirente. Il venditore francese si era verosimilmente obbligato, ritiene l' A., a consegnare la merce nella sede dell' acquirente italiano senza ricorrere alla (piu' frequente) formula della c.d. vendita con spedizione, in cui gli obblighi di consegna sono (presuntivamente) assolti con la remissione della merce al vettore.
art. 5 Conv. Bruxelles 27 settemabre 1968 (competenza giurisdizionale art. 17 Conv. Bruxelles 27 settembre 1968 (competenza giurisdizionale



Ritorna al menu della banca dati