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| IDG951500299 | |
| 95.15.00299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ghigliotti Leopoldo
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| Sulle clausole di scelta della giurisdizione
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| Nota a Pret. Macerata sez. Civitanova Marche 24 luglio 1993
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| Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 113-115
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40213; D40216
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| Il provvedimento annotato nega che possa essere considerata come
valida una clausola di deroga alla giurisdizione, ex art. 17 della
Convenzione di Bruxelles del 1968, inserita in pro-forma di fattura e
in successiva corrispondente fattura. L' A. esamina la questione
relativa alla validita' delle clausole di scelta della giurisdizione,
attraverso richiami di giurisprudenza e dottrina, nonche' attraverso
l' analisi dell' art. 17 cit. e successive modifiche, e del contenuto
degli usi per le contrattazioni del mercato internazionale. L' A.
ritiene che nel caso di specie la soluzione avrebbe potuto essere
diversa. Per quanto riguarda la seconda massima, l' A. ritiene
corretta la soluzione raggiunta dal giudice. Avendo l' attore
italiano assunto l' esistenza di vizi della merce fornitagli da
societa' francese e richiesto per via giudiziaria il risarcimento dei
danni subiti, appare corretto che sia stato fatto riferimento al
luogo di consegna di tale merce, individuato "per documenti agli
atti" nel domicilio dell' acquirente. Il venditore francese si era
verosimilmente obbligato, ritiene l' A., a consegnare la merce nella
sede dell' acquirente italiano senza ricorrere alla (piu' frequente)
formula della c.d. vendita con spedizione, in cui gli obblighi di
consegna sono (presuntivamente) assolti con la remissione della merce
al vettore.
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| art. 5 Conv. Bruxelles 27 settemabre 1968 (competenza giurisdizionale
art. 17 Conv. Bruxelles 27 settembre 1968 (competenza giurisdizionale
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