| Il lavoro si colloca, sul piano della bioetica, come presupposto
della politica del legislatore. L' articolo si svolge in vari
momenti, uniti insieme dall' idea della tutela del diritto alla vita.
L' A., dopo aver precisato il concetto di eutanasia, sottolinea il
fondamento filosofico del diritto alla vita dimostrando come, pur nel
rispetto della liberta' di ciascun uomo, esista sempre un
collegamento fra l' ordine del principio vitale umano e l' ordine
universale comunque questo lo si voglia qualificare (sacrale,
panteista e materialista). Verrebbe, cosi', a trovare giustificazione
il principio della inviolabilita' del diritto alla vita, che nella
concezione della creazione diventa principio della sacralita' del
diritto alla vita. Conseguentemente, l' A. osserva come il rispetto
di tali principi porti verso una maggiore tutela del diritto alla
vita, fenomeno questo che conferma l' ormai avviata tendenza
nazionale ed internazionale a porre i valori universali e i diritti
umani a fondamento della politica. Proprio tale avviamento porta l'
A., dopo aver esaminato l' eutanasia fra filosofia del diritto e
diritto penale, a sollecitare il legislatore a prevedere pene
adeguate nei confronti di chi pratica l' eutanasia, perche' se questa
e' considerata come reato minore oppure se a chi compie atti
eutanasici e' possibile concedere la grazia (in costanza di
giudizio), come qualche studioso ha sostenuto negli anni ottanta e
prima, il reato si vanifica e il diritto alla vita non e' piu'
tutelato sufficientemente. L' articolo si conclude lamentando il
fatto che nella Costituzione italiana il diritto alla liberta'
politica abbia una piu' specifica tutela del diritto alla vita.
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