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214737
IDG950400327
95.04.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
A.B.
(Sulle misure cautelari personali)
Nota a ord. Trib. Bologna sez. II 13 gennaio 1994
Crit. dir., (1994), fasc. 2, pag. 56-57
D6113; D6114
Secondo l' ordinanza annotata, la lunga permanenza in carcere esercita su un soggetto incensurato un effetto deterrente tale da ridurre il pericolo di inquinamento delle prove. Pertanto, anche in considerazione delle peggiorate condizioni di salute, l' indagato, dopo due mesi di carcere, ha ottenuto gli arresti domiciliari. L' A. richiamato il rigoroso orientamento secondo cui l' istinto "naturale" dell' indagato a manipolare le prove puo' essere reso inoffensivo solo a seguito della confessione, mostra di condividere l' emergere di questo nuovo indirizzo che riconosce, al di qua della confessione, un effetto rassicurante ed educativo, "effetto deterrente", secondo l' ordinanza, alla permanenza prolungata in carcere di persona incensurata. Va da se' che un' anticipazione della liberazione puo' valere solo per la persona incensurata: per il recidivo non ci puo' essere, secondo l' orientamento delineato, altra via d' uscita all' infuori della confessione.
art. 274 c.p.p. art. 275 c.p.p.
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



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