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214777
IDG950600367
95.06.00367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ziino Salvatore
Nuove procedimento cautelare e provvedimenti presidenziali nell' interesse dei coniugi e della prole
Nota a ord. Trib. Catania 21 luglio 1993
Dir. fam., an. 23 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 1271-1286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402; D4410; D4042
Vengono esaminate le problematiche affrontate dal Tribunale con l' ordinanza in epigrafe riguardanti la disciplina transitoria della l. 353/1990 e, in particolare, la possibilita' di proporre reclamo, ai sensi dell' art. 669 terdecies c.p.c., avverso i provvedimenti temporanei e urgenti emessi dal presidente del Tribunale nel corso del giudizio di separazione. L' A. mostra di condividere la decisione del Tribunale, che ha escluso la reclamabilita' dei provvedimenti presidenziali nell' interesse dei coniugi e della prole, motivando che essi non hanno natura cautelare, con la conseguenza che non possono trovare applicazione le nuove norme sui procedimenti cautelari in generale. Secondo l' A., tuttavia, non appaiono soddisfacenti le ragioni addotte dal Tribunale che appaiono fondate su un giudizio di compatibilita' tra l' ordinanza presidenziale e la nuova disciplina dei procedimenti cautelari, mentre l' applicazione delle nuove norme doveva essere esclusa per il semplice fatto che l' ordinanza presidenziale e' un provvedimento di giurisdizione volontaria, che non e' diretto a tutelare diritti soggettivi delle parti. Vengono svolte alcune considerazioni anche sulla parte dell' ordinanza dove viene affrontato il problema della condanna al pagamento delle spese giudiziali.
l. 1 dicembre 1970, n., 898 l. 6 marzo 1987, n. 74 l. 26 novembre 1990, n. 353 l. 4 dicembre 1992, n. 477 art. 669 septies c.p.c. art. 669 terdecies c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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