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214806
IDG950600396
95.06.00396 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Inglese Italo
Diritto di assemblea e tutela delle esigenze aziendali e della collettivita'
Nota a Cass. 15 giugno 1994, n. 5799
Dir. lav., an. 68 (1994), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 305-312
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D71132
L' A. evidenzia il principio innovativo affermato dalla sentenza in epigrafe, secondo il quale l' esercizio del diritto di assemblea incontra limiti analoghi a quelli introdotti, nell' ambito di attuazione dell' art. 40 Cost., nell' esercizio del diritto di sciopero. La sentenza afferma, pertanto, che il diritto di assemblea trova un limite nell' esigenza che il suo esercizio non comporti il sacrificio di altri interessi dialetticamente contrapposti, ritenuti meritevoli di tutela, tra i quali va ricompreso il diritto dei cittadini a fruire dei servizi pubblici essenziali e, in particolare, di quello della libera circolazione. Sulla base di questo principio la Suprema Corte ha ritenuto legittima la clausola del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1976 per gli autoferrotramvieri, secondo la quale le assemblee potevano avere luogo a condizione che non ricorressero impedimenti alla regolarita' del servizio. L' A. valuta, sotto vari aspetti, la portata innovativa di questa pronuncia
art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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