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214825
IDG950600415
95.06.00415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Schermi Aldo
La sanatoria della morosita' del conduttore a norma dell' art. 55 legge n. 392 del 1978 nel processo di opposizione dopo la con alida di sfratto
Nota a Cass. sez. III civ. 2 dicembre 1993, n. 11923
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 9, pt. 1, pag. 2287-2291
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4401; D44011; D30640
L' A. solleva perplessita' sulla motivazione della sentenza in rassegna, nella quale si osserva che la decisione, in sede di procedimento sommario, sull' ammissibilita' o meno dell' opposizione tardiva alla convalida ex art. 668 c.p.c. e' (non definitiva, ma soltanto) strumentale in relazione ed al fine della concessione al conduttore, nella prima udienza di quel procedimento, del termine per sanare la morosita', a norma dell' art. 55 l. 392/1978, conseguendo alla sanatoria tempestiva la esclusione della risoluzione del contratto; questa decisione e' quindi revocabile con successiva sentenza nel processo ordinario di merito che ha inizio dopo la chiusura del processo sommario. Quest' ultimo rilievo, osserva l' A., e' incompatibile con l' art. 279 comma 2 n. 2 c.p.c.
art. 55 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 279 comma 2 n. 2 c.p.c. art. 668 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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