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| IDG950600418 | |
| 95.06.00418 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Tilla Maurizio
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| Sulla prescrizione dell' azione disciplinare nei confronti dell'
avvocato
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 6 ottobre 1993, n. 9893
Cass. sez. un. civ. 8 marzo 1993, n. 2762
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 9, pt. 1, pag. 2306-2309
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D96900; D967
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| Con le decisioni in rassegna la Cassazione ha affrontato alcune
questioni in tema di prescrizione dell' azione disciplinare nei
confronti dell' avvocato o del procuratore legale: ha ribadito il
principio in base al quale occorre tener distinto il caso in cui il
procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili soltanto
in tale sede dal caso in cui abbia luogo invece per fatti costituenti
anche reato e per i quali sia iniziata l' azione penale; ha precisato
che l' entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha
ribadito la vigenza degli artt. 44 e 45 r.d.l. 1578/1933; ha ritenuto
non conferente il richiamo all' art. 2 l. 241/1990; ha espresso un
orientamento in linea con quello dominante sulla prescrizione in
materia di azione disciplinare nei confronti di avvocati e
procuratori, in relazione all' applicazione dell' art. 51 r.d.l.
1578/1933 e dell' art. 2945 comma 2 c.c.
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| art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
art. 44 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
art. 45 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
art. 51 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
art. 2945 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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