Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214828
IDG950600418
95.06.00418 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
Sulla prescrizione dell' azione disciplinare nei confronti dell' avvocato
Nota a Cass. sez. un. civ. 6 ottobre 1993, n. 9893 Cass. sez. un. civ. 8 marzo 1993, n. 2762
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 9, pt. 1, pag. 2306-2309
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96900; D967
Con le decisioni in rassegna la Cassazione ha affrontato alcune questioni in tema di prescrizione dell' azione disciplinare nei confronti dell' avvocato o del procuratore legale: ha ribadito il principio in base al quale occorre tener distinto il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili soltanto in tale sede dal caso in cui abbia luogo invece per fatti costituenti anche reato e per i quali sia iniziata l' azione penale; ha precisato che l' entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha ribadito la vigenza degli artt. 44 e 45 r.d.l. 1578/1933; ha ritenuto non conferente il richiamo all' art. 2 l. 241/1990; ha espresso un orientamento in linea con quello dominante sulla prescrizione in materia di azione disciplinare nei confronti di avvocati e procuratori, in relazione all' applicazione dell' art. 51 r.d.l. 1578/1933 e dell' art. 2945 comma 2 c.c.
art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 44 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 45 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 51 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241 art. 2945 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati