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| IDG950600419 | |
| 95.06.00419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tamburelli Luca
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| Osservazioni sulla rinnovazione di impugnazione inammissibile nell'
ipotesi in cui la sentenza impugnata non sia stata notificata
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| Nota a Cass. sez. lav. 7 settembre 1993, n. 9393
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 9, pt. 1, pag. 2320-2322
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D42128; D42260
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| Interpretando sistematicamente gli artt. 358 e 387 c.p.c. la
Cassazione ha affermato, giustamente secondo l' A., la
riproponibilita' di un' impugnazione inammissibile prima della
declaratoria di inammissibilita' e della decorrenza dei termini
legali. Ha pero' anche affermato il principio secondo cui la
notificazione di un atto di appello inammissibile e' idonea a far
decorrere nei confronti dello stesso notificante il termini breve per
proporre una nuova impugnazione anche nell' ipotesi in cui la
sentenza impugnata non sia stata notificata, escludendo quindi l'
inapplicabilita' dell' art. 327 c.p.c. L' A. indica i motivi per cui
non ritiene condivisibile la posizione tenuta dalla Cassazione nella
sentenza in epigrafe, in particolare per i problemi che solleva circa
l' individuazione e la decorrenza del termine per rinnovare l'
impugnazione inammissibile.
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| art. 325 c.p.c.
art. 327 c.p.c.
art. 358 c.p.c.
art. 387 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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