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214829
IDG950600419
95.06.00419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tamburelli Luca
Osservazioni sulla rinnovazione di impugnazione inammissibile nell' ipotesi in cui la sentenza impugnata non sia stata notificata
Nota a Cass. sez. lav. 7 settembre 1993, n. 9393
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 9, pt. 1, pag. 2320-2322
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D42128; D42260
Interpretando sistematicamente gli artt. 358 e 387 c.p.c. la Cassazione ha affermato, giustamente secondo l' A., la riproponibilita' di un' impugnazione inammissibile prima della declaratoria di inammissibilita' e della decorrenza dei termini legali. Ha pero' anche affermato il principio secondo cui la notificazione di un atto di appello inammissibile e' idonea a far decorrere nei confronti dello stesso notificante il termini breve per proporre una nuova impugnazione anche nell' ipotesi in cui la sentenza impugnata non sia stata notificata, escludendo quindi l' inapplicabilita' dell' art. 327 c.p.c. L' A. indica i motivi per cui non ritiene condivisibile la posizione tenuta dalla Cassazione nella sentenza in epigrafe, in particolare per i problemi che solleva circa l' individuazione e la decorrenza del termine per rinnovare l' impugnazione inammissibile.
art. 325 c.p.c. art. 327 c.p.c. art. 358 c.p.c. art. 387 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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