| Il termine decennale di cui all' art. 47 d.p.r. 639/1970, ora ridotto
a 3 anni per effetto della l. 438/1992, per esercitare l' azione
giudiziaria di integrazione al trattamento pensionistico minimo e',
secondo l' interpretazione autentica della l. 166/1991, di decadenza
c.d. sostanziale e decorre non dalla domanda amministrativa ma dal
ricorso amministrativo. Mentre, infatti, il diritto a pensione e'
costituzionalmente garantito ed imprescrittibile, il diritto ai
singoli ratei di pensione e' prescrittibile in quanto sorge, nel
corso del rapporto pensionistico, automaticamente alle rispettive
scadenze. La scadenza dei ratei arretrati, pertanto, puo' essere
esercitata in via ordinaria entro gli stessi termini di cui al
ricorso amministrativo, cioe' entro i normali termini decennali di
prescrizione. Infatti, decorso il termine decennale dall' esaurimento
della fase amministrativa senza aver proposto la domanda in sede
giudiziale, non vi e' perenzione dei diritti sostanziali che, pero',
vengono inibiti nella loro attuazione. I diritti relativi a
trattamenti di integrazione al minimo o prestazioni non liquidate,
infatti, non disponendo nulla in proposito le leggi speciali, sono
assoggettati alla comune disciplina codicistica di prescrizione
decennale di cui all' art. 2946 c.c.: possono essere pretesi i ratei
integrativi anteriori ai 10 anni precedenti la presentazione del
ricorso, che ha effetto interruttivo, nonche' quelli successivi a
questo. Orbene, seppure il giudice investito della domanda originaria
del diritto alla pensione possa, d' ufficio, liquidare anche l'
integrazione al trattamento minimo, ex artt. 9 e 10 l. 218/1952 e 1 e
2 l. 1338/1962 (dato che l' integrazione costituisce parte integrante
del diritto a pensione), cio' non toglie che, in caso di omessa
liquidazione, gli assicurati possano chiederla con domanda separata.
Tale apposita ed autonoma domanda puo' essere proposta prima con
ricorso amministrativo e poi con domanda giudiziale: il termine
triennale, di cui all' art. 47 d.p.r. 639/1970 come modificato alla
l. 438/1992, decorre, dunque, dal ricorso per l' integrazione al
trattamento minimo e non dal precedente provvedimento di automatica
liquidazione della pensione.
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