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214833
IDG950600423
95.06.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scardi Marina
Sul termine per l' esercizio dell' azione giudiziaria di integrazione al trattamento pensionistico minimo
Nota a Trib. Firenze 21 gennaio 1994
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 9, pt. 1, pag. 2363-2368
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7003
Il termine decennale di cui all' art. 47 d.p.r. 639/1970, ora ridotto a 3 anni per effetto della l. 438/1992, per esercitare l' azione giudiziaria di integrazione al trattamento pensionistico minimo e', secondo l' interpretazione autentica della l. 166/1991, di decadenza c.d. sostanziale e decorre non dalla domanda amministrativa ma dal ricorso amministrativo. Mentre, infatti, il diritto a pensione e' costituzionalmente garantito ed imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei di pensione e' prescrittibile in quanto sorge, nel corso del rapporto pensionistico, automaticamente alle rispettive scadenze. La scadenza dei ratei arretrati, pertanto, puo' essere esercitata in via ordinaria entro gli stessi termini di cui al ricorso amministrativo, cioe' entro i normali termini decennali di prescrizione. Infatti, decorso il termine decennale dall' esaurimento della fase amministrativa senza aver proposto la domanda in sede giudiziale, non vi e' perenzione dei diritti sostanziali che, pero', vengono inibiti nella loro attuazione. I diritti relativi a trattamenti di integrazione al minimo o prestazioni non liquidate, infatti, non disponendo nulla in proposito le leggi speciali, sono assoggettati alla comune disciplina codicistica di prescrizione decennale di cui all' art. 2946 c.c.: possono essere pretesi i ratei integrativi anteriori ai 10 anni precedenti la presentazione del ricorso, che ha effetto interruttivo, nonche' quelli successivi a questo. Orbene, seppure il giudice investito della domanda originaria del diritto alla pensione possa, d' ufficio, liquidare anche l' integrazione al trattamento minimo, ex artt. 9 e 10 l. 218/1952 e 1 e 2 l. 1338/1962 (dato che l' integrazione costituisce parte integrante del diritto a pensione), cio' non toglie che, in caso di omessa liquidazione, gli assicurati possano chiederla con domanda separata. Tale apposita ed autonoma domanda puo' essere proposta prima con ricorso amministrativo e poi con domanda giudiziale: il termine triennale, di cui all' art. 47 d.p.r. 639/1970 come modificato alla l. 438/1992, decorre, dunque, dal ricorso per l' integrazione al trattamento minimo e non dal precedente provvedimento di automatica liquidazione della pensione.
art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 art. 6 d.l. 29 marzo 1991, n. 103 l. 1 giugno 1991, n. 166 d.l. 19 settembre 1992, n. 384 l. 14 novembre 1992, n. 438
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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