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214836
IDG950600426
95.06.00426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tenore Vito
Le societa' di ingegneria alla luce dell' art. 17 della legge Merloni in materia di lavori pubblici (l. 11 febbraio 1994, n. 109)
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 9, pt. 2, pag. 443-469
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D969; D9692
L' A. ricostruisce l' evoluzione giurisprudenziale, dottrinale e legislativa in tema di societa' tra esercenti professioni protette, ed in particolare tra ingegneri. Si sofferma in particolare sulle societa' di engineering, la cui nozione, dopo un lungo travaglio giurisprudenziale, viene per la prima volta codificata nella legge Merloni sui lavori pubblici (art. 17 l. 109/1994), e sottolinea come le uniche societa' legittimate da tale legge appaiono essere quelle di consulting engineering, mentre quelle di commercial engineering sono chiaramente escluse dalla legge Merloni allorquando committente dei lavori sia una pubblica amministrazione. L' A. sottolinea altresi' l' importanza di una attenta verifica in concreto da parte della Magistratura volta all' accertamento dell' esistenza di una vera societa' di ingegneria (in sede di omologa dell' atto costitutivo) e dell' avvenuta stipula di un vero contratto di engineering (in sede di contenzioso contrattuale), al fine di precludere forme di aggiramento del divieto di svolgimento in forma associata di professioni protette codificato dall' art. 2 l. 1815/1939: solo le societa' di consulting engineering delineate dalla legge Merloni o le societa' espletanti un' opus piu' complesso rispetto alla mera progettazione sono difatti legittime nel nostro attuale ordinamento.
art. 2 l. 23 novembre 1939, n. 1815 art. 17 l. 11 febbraio 1994, n. 109 d.l. 31 maggio 1994, n. 331 Dir. CEE 92/50
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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