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| IDG950600426 | |
| 95.06.00426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tenore Vito
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| Le societa' di ingegneria alla luce dell' art. 17 della legge Merloni
in materia di lavori pubblici (l. 11 febbraio 1994, n. 109)
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 9, pt. 2, pag. 443-469
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D969; D9692
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| L' A. ricostruisce l' evoluzione giurisprudenziale, dottrinale e
legislativa in tema di societa' tra esercenti professioni protette,
ed in particolare tra ingegneri. Si sofferma in particolare sulle
societa' di engineering, la cui nozione, dopo un lungo travaglio
giurisprudenziale, viene per la prima volta codificata nella legge
Merloni sui lavori pubblici (art. 17 l. 109/1994), e sottolinea come
le uniche societa' legittimate da tale legge appaiono essere quelle
di consulting engineering, mentre quelle di commercial engineering
sono chiaramente escluse dalla legge Merloni allorquando committente
dei lavori sia una pubblica amministrazione. L' A. sottolinea
altresi' l' importanza di una attenta verifica in concreto da parte
della Magistratura volta all' accertamento dell' esistenza di una
vera societa' di ingegneria (in sede di omologa dell' atto
costitutivo) e dell' avvenuta stipula di un vero contratto di
engineering (in sede di contenzioso contrattuale), al fine di
precludere forme di aggiramento del divieto di svolgimento in forma
associata di professioni protette codificato dall' art. 2 l.
1815/1939: solo le societa' di consulting engineering delineate dalla
legge Merloni o le societa' espletanti un' opus piu' complesso
rispetto alla mera progettazione sono difatti legittime nel nostro
attuale ordinamento.
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| art. 2 l. 23 novembre 1939, n. 1815
art. 17 l. 11 febbraio 1994, n. 109
d.l. 31 maggio 1994, n. 331
Dir. CEE 92/50
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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