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214890
IDG950600480
95.06.00480 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tassone Stefania
Interferenze radiofoniche, tutela giurisdizionale e relativita' delle posizioni soggettive dei titolari di emittenti private
Nota a Cass. sez. un. civ. 21 gennaio 1994, n. 549
Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 4-5, pag. 674-684
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18322; D18323; D1524; D30426
La decisione annotata risolve il caso esaminato affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in materia di interferenza di frequenze radiofoniche. In motivazione la Cassazione afferma che "... il titolare di un impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, il quale, anche senza autorizzazione dell' amministrazione, utilizzi di fatto e con preuso una certa banda di frequenza, e' portatore, nei confronti di un altro privato che, anch' esso privo di autorizzazione, interferisca sulla frequenza stessa, di posizioni soggettive tutelabili davanti al giudice ordinario in sede tanto possessoria quanto petitoria". L' A. esamina le problematiche di cui alla sentenza, rilevando criticamente il diverso principio operante, in punto di tutela possessoria, nelle controversie fra privati e p.a., in genere fra emittenti private e RAI. Secondo l' A., la strada da percorrere dovrebbe essere quella della devoluzione dell' intera materia al giudice amministrativo.
d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 l. 8 aprile 1983, n. 110 l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 1168 c.c. art. 1170 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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