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214892
IDG950600482
95.06.00482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Angiello Benedetta
Osservazioni sul debito di sicurezza del datore di lavoro
Nota a Cass. sez. lav. 17 novembre 1993, n. 11351
Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 4-5, pag. 695-697
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D7772; D7773; D74462
La sentenza annotata, affrontando il tema della tutela della salute in fabbrica, conferma, in primo luogo, l' art. 2087 c.c. quale norma di chiusura del sistema di sicurezza, dotato, peraltro, di una notevole forza espansiva, tenuto conto della evoluzione tecnologica dell' attivita' lavorativa. In secondo luogo, affronta il tema dell' onere probatorio a carico del lavoratore nell' ambito della responsabilita' datoriale per infortunio sul lavoro, limitandolo al danno e al nesso causale. Infine afferma, a proposito delle cause interruttive del nesso causale tra infortunio e comportamento dell' imprenditore, che il semplice concorso di colpa del lavoratore non vale ad escludere la responsabilita' datoriale, occorrendo una di lui condotta dolosa o la presenza del rischio elettivo. Richiamato cosi' il contenuto della sentenza, l' A. approfondisce l' esame del tema attraverso la trattazione dei seguenti punti: Contenuto del debito di sicurezza. La massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Natura contrattuale del debito di sicurezza. Colpa, rischio elettivo e dolo. Art. 9 l. 300/1970.
art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2087 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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