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| IDG950600482 | |
| 95.06.00482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Angiello Benedetta
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| Osservazioni sul debito di sicurezza del datore di lavoro
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| Nota a Cass. sez. lav. 17 novembre 1993, n. 11351
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| Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 4-5, pag. 695-697
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D7772; D7773; D74462
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| La sentenza annotata, affrontando il tema della tutela della salute
in fabbrica, conferma, in primo luogo, l' art. 2087 c.c. quale norma
di chiusura del sistema di sicurezza, dotato, peraltro, di una
notevole forza espansiva, tenuto conto della evoluzione tecnologica
dell' attivita' lavorativa. In secondo luogo, affronta il tema dell'
onere probatorio a carico del lavoratore nell' ambito della
responsabilita' datoriale per infortunio sul lavoro, limitandolo al
danno e al nesso causale. Infine afferma, a proposito delle cause
interruttive del nesso causale tra infortunio e comportamento dell'
imprenditore, che il semplice concorso di colpa del lavoratore non
vale ad escludere la responsabilita' datoriale, occorrendo una di lui
condotta dolosa o la presenza del rischio elettivo. Richiamato cosi'
il contenuto della sentenza, l' A. approfondisce l' esame del tema
attraverso la trattazione dei seguenti punti: Contenuto del debito di
sicurezza. La massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Natura
contrattuale del debito di sicurezza. Colpa, rischio elettivo e dolo.
Art. 9 l. 300/1970.
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| art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2087 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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