| La sentenza annotata conferma, seppure con taluni spunti innovativi,
l' indirizzo ormai prevalente in ordine all' autonoma e separata
azionabilita', ex art. 429 c.p.c., da parte del lavoratore, del
diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi del proprio
credito lavorativo gia' soddisfatto, precedentemente, nell' importo
originario. Le sezioni unite fanno applicazione, nel caso di specie,
del principio "de quo" con riferimento ad un lavoratore il quale, pur
avendo ottenuto il pagamento, a titolo di risarcimento del danno per
mancata promozione, delle somme corrispondenti al trattamento
economico per la qualifica superiore, non si era visto riconosciuto
il diritto alla rivalutazione e agli interessi su tale somma.
Richiamato cosi' il contenuto della sentenza, l' A. ne valuta la
portata, affermando che essa sembra appianare i contrasti
giurisprudenziali circa l' applicabilita' dell' art. 429 c.p.c. ad
ogni possibile credito che abbia una derivazione dal rapporto di
lavoro.
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