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| IDG950600485 | |
| 95.06.00485 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rozzio Marina
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| Sulla responsabilita' dell' INPS per erronea comunicazione all'
assicurato della sua posizione contributiva
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| Nota a Cass. sez. lav. 11 agosto 1993, n. 8619
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| Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 4-5, pag. 724-726
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D70333; D7032; D307
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| La vicenda trae origine da un' erronea comunicazione dell' INPS del
numero di contributi utili ai fini pensionistici, basata sull'
interpretazione dell' art. 49 l. 153/1969. Secondo la sentenza
annotata, l' inesatta comunicazione all' interessato della sua
posizione contributiva in conseguenza di un mero errore materiale o
di altra erronea interpretazione di una disposizione normativa
determina una responsabilita' dell' istituto previdenziale: quale sia
stata la causa dell' erronea indicazione che ha indotto l'
interessato a rassegnare le dimissioni, il danno da questi patito
deve essere risarcito dall' INPS. Infatti, ai fini dell' affermazione
della responsabilita' dell' Ente previdenziale per danno sofferto
dall' assicurato, non trova limite in relazione agli elementi che
questi avrebbe potuto desumere dal libretto personale non trattandosi
di un documento idoneo a provare la posizione assicurativa in modo
esclusivo. L' INPS e' inoltre tenuto a rispondere delle conseguenze
dannose dell' attivita' negligente dei propri dipendenti che e'
riferibile all' Istituto in virtu' del rapporto di immedesimazione
organica. L' A. esamina questo principio affermato dalla Cassazione,
non sempre condiviso dalla dottrina.
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| art. 49 l. 30 aprile 1969, n. 153
art. 2043 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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