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214899
IDG950600489
95.06.00489 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pontonio Felice, Pontonio Chiara
La responsabilita' del chirurgo estetico: obbligazione di mezzi o di risultato?
Nota a Trib. Trieste 14 aprile 1994
Resp. civ. prev., an. 59 (1994), fasc. 4-5, pag. 771-778
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18821; D96910; D966; D30520; D307; D720
Le massime della sentenza annotata affermano che "l' obbligazione contratta da un istituto specializzato nella chirurgia estetica e' un' obbligazione di mezzi e comporta, davanti ad un caso ordinario, una responsabilita' per colpa anche lieve ex artt. 1176 e 2236 c.c. In assenza di un rapporto di lavoro subordinato del sanitario, officiato per l' intervento chirurgico, l' istituto contraente rispondera' ex art. 1228 c.c., per fatto degli ausiliari, mentre il sanitario medesimo, per responsabilita' aquiliana, in base all' art. 2043 c.c.". Gli AA. esaminano la sentenza attraverso la trattazione dei seguenti punti: Il "thema decidendum". La soluzione del Tribunale. Considerazioni critiche: obbligazione di mezzi o di risultato; chirurgia estetica e consenso informato; limitazioni immotivate di risarcimento dei danni.
art. 1176 c.c. art. 1228 c.c. art. 2043 c.c. art. 2049 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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