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| IDG950600521 | |
| 95.06.00521 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Brollo Marina
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| C.I.G.S.: diversita' della causa integrabile e procedura di
informazione sindacale
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| Nota a Cass. sez. lav. 10 giugno 1993, n. 64
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 45 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag.
589-593
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7044
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| Nel caso di specie un datore di lavoro aveva presentato domanda di
messa in cassa integrazione guadagni straordinaria motivandola con
una situazione di "crisi aziendale" (all' epoca secondo i criteri di
cui all' art. 2 comma 5 lett. c l. 675/1977La domanda era stata
regolarmente preceduta dalla prescritta procedura di informazione e
consultazione sindacale. A seguito del mancato accoglimento, il
datore ripropone la domanda di ammissione motivandola su immutati
presupposti di fatto ma con la diversa causa integrabile dalla
situazione di "ristrutturazione, riorganizzazione e conversione
industriale". Questa volta la domanda, presentata senza l'
esperimento di una nuova procedura sindacale, viene accolta dall'
organo autorizzatorio, a far data dalla prima richiesta. I giudici di
merito hanno dichiarato la nullita' dei provvedimenti di cassa
integrazione dei lavoratori, in ragione della mancata attivazione
della procedura sindacale nell' ambito della seconda domanda di
intervento di cassa integrazione straordinaria, ritenuta distinta ed
autonoma rispetto alla prima. La Cassazione, riformando le soluzioni
di merito, afferma la non necessita' di una reiterazione della
procedura di consultazione sindacale, sempre che "la nuova istanza si
configuri come semplicemente integrativa della domanda
precedentemente formulata". L' A. sottopone a critica la motivazione,
ritenendo non convincente l' iter argomentativo seguito dalla
Cassazione.
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| art. 2 comma 5 lett. c l. 20 maggio 1975, n. 164
art. 5 comma 4 l. 20 maggio 1975, n. 164
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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