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214931
IDG950600521
95.06.00521 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brollo Marina
C.I.G.S.: diversita' della causa integrabile e procedura di informazione sindacale
Nota a Cass. sez. lav. 10 giugno 1993, n. 64
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 45 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 589-593
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044
Nel caso di specie un datore di lavoro aveva presentato domanda di messa in cassa integrazione guadagni straordinaria motivandola con una situazione di "crisi aziendale" (all' epoca secondo i criteri di cui all' art. 2 comma 5 lett. c l. 675/1977La domanda era stata regolarmente preceduta dalla prescritta procedura di informazione e consultazione sindacale. A seguito del mancato accoglimento, il datore ripropone la domanda di ammissione motivandola su immutati presupposti di fatto ma con la diversa causa integrabile dalla situazione di "ristrutturazione, riorganizzazione e conversione industriale". Questa volta la domanda, presentata senza l' esperimento di una nuova procedura sindacale, viene accolta dall' organo autorizzatorio, a far data dalla prima richiesta. I giudici di merito hanno dichiarato la nullita' dei provvedimenti di cassa integrazione dei lavoratori, in ragione della mancata attivazione della procedura sindacale nell' ambito della seconda domanda di intervento di cassa integrazione straordinaria, ritenuta distinta ed autonoma rispetto alla prima. La Cassazione, riformando le soluzioni di merito, afferma la non necessita' di una reiterazione della procedura di consultazione sindacale, sempre che "la nuova istanza si configuri come semplicemente integrativa della domanda precedentemente formulata". L' A. sottopone a critica la motivazione, ritenendo non convincente l' iter argomentativo seguito dalla Cassazione.
art. 2 comma 5 lett. c l. 20 maggio 1975, n. 164 art. 5 comma 4 l. 20 maggio 1975, n. 164
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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