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214933
IDG950600523
95.06.00523 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Francesco Andrea
"Diritti di informazione" e comportamento antisindacale in violazione di norme contrattuali: nuove frontiere per l' art. 28 St. lav.
Nota a Pret. Roma 7 maggio 1992
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 45 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 603-607
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D712; D762; D451
Secondo la pronuncia annotata, una modificazione, mediante ordine di servizio, in un settore dell' azienda di particolare importanza, comportante spostamenti di personale e attribuzione di nuove mansioni, senza la preventiva informazione delle organizzazioni sindacali, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, integra gli estremi di un comportamento antisindacale. Perdurando gli effetti pregiudizievoli del comportamento, nella permanenza dell' illegittimo ordine di servizio, la successiva convocazione ed informazione del sindacato non comporta ne' cessazione della materia del contendere, ne' carenza d' agire, ne' inammissibilita' del ricorso ex art. 28 l. 300/1970, ne' inattualita' della condotta. L' A. prende occasione da questa sentenza per un' ampia riflessione sugli aspetti inerenti agli obblighi di informazione, e per quanto riguarda il ruolo di primo piano esercitato negli ultimi anni dall' art. 28 cit., nel quadro di un processo evolutivo indirizzato ad esaltare le potenzialita' di strumento processuale, teso a tutelare la liberta' e l' attivita' sindacale nel luogo di lavoro da ogni tipo di attentato volto a limitarne l' esercizio. Tale percorso appare ormai avallato dallo stesso legislatore.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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