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| IDG950600523 | |
| 95.06.00523 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Francesco Andrea
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| "Diritti di informazione" e comportamento antisindacale in violazione
di norme contrattuali: nuove frontiere per l' art. 28 St. lav.
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| Nota a Pret. Roma 7 maggio 1992
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 45 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag.
603-607
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D712; D762; D451
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| Secondo la pronuncia annotata, una modificazione, mediante ordine di
servizio, in un settore dell' azienda di particolare importanza,
comportante spostamenti di personale e attribuzione di nuove
mansioni, senza la preventiva informazione delle organizzazioni
sindacali, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
di categoria, integra gli estremi di un comportamento antisindacale.
Perdurando gli effetti pregiudizievoli del comportamento, nella
permanenza dell' illegittimo ordine di servizio, la successiva
convocazione ed informazione del sindacato non comporta ne'
cessazione della materia del contendere, ne' carenza d' agire, ne'
inammissibilita' del ricorso ex art. 28 l. 300/1970, ne' inattualita'
della condotta. L' A. prende occasione da questa sentenza per un'
ampia riflessione sugli aspetti inerenti agli obblighi di
informazione, e per quanto riguarda il ruolo di primo piano
esercitato negli ultimi anni dall' art. 28 cit., nel quadro di un
processo evolutivo indirizzato ad esaltare le potenzialita' di
strumento processuale, teso a tutelare la liberta' e l' attivita'
sindacale nel luogo di lavoro da ogni tipo di attentato volto a
limitarne l' esercizio. Tale percorso appare ormai avallato dallo
stesso legislatore.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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