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214939
IDG950600529
95.06.00529 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brollo Marina
Vizi di forma del part-time: l' effimera tutela dell' art. 2126 c.c. e le soluzioni alternative
Nota a Cass. sez. lav. 7 febbraio 1994, n. 1226
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 45 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 710-717
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74410; D741
La massima della sentenza annotata afferma che "la nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale, determinata dalla mancanza della forma scritta prevista (ad substantiam) dall' art. 5 comma 2 l. 863/1984 comporta, ai sensi dell' art. 2126 c.c., che il lavoratore (per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione) ha diritto alla retribuzione relativa alla ridotta attivita' lavorativa effettivamente svolta e non gia', indipendentemente dalla costituzione in mora del datore di lavoro, in relazione alla (non svolta) attivita' lavorativa del contratto a tempo pieno, nel quale (per mancanza del relativo consenso) non puo' convertirsi quello a tempo parziale nullo per difetto di forma". L' A. sottopone a critica la sentenza, sotto vari profili: sul piano degli esiti normativi a causa dei suoi effetti incongruenti rispetto alla "ratio" della norma; sul piano degli esiti (economici e sociali) a causa del rilievo della sola parte di prestazione lavorativa eseguita in passato, senza alcuna tutela per il futuro del lavoratore.
art. 5 comma 2 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 2126 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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