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214941
IDG950600531
95.06.00531 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiori Loredana
Il problema della onnicomprensivita' della retribuzione ancora al vaglio della Corte di Cassazione
Nota a Cass. sez. lav. 22 febbraio 1993, n. 2114 Pret. Frosinone 31 luglio 1992 Pret. Roma 15 giugno 1992
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 45 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 737-749
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74405; D7472
Le sentenze in commento riguardano tutte il problema della determinazione della retribuzione da porre a base del calcolo degli istituti di retribuzione indiretta e differita. La sentenza della Cassazione afferma che l' indennita' di mancato preavviso debba essere ricompresa nell' ambito della retribuzione annua delineata dall' art. 2120 c.c. Le decisioni pretorili riguardano la c.d. "indennita' di turno" prevista dal contratto nazionale per gli addetti all' industria alimentare a favore di quei lavoratori che, prestando la loro opera in turni di lavoro, non beneficiano della mezz' ora di riposo intermedio per i pasti. L' A. esamina le soluzioni accolte dalla giurisprudenza e i criteri affermati, relativamente all' individuazione delle indennita' retributive in riferimento alle diverse fattispecie esaminate. Ampio e' il panorama giurisprudenziale e dottrinale di riferimento.
art. 2120 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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