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| IDG950600534 | |
| 95.06.00534 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Persi Fabrizio
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| Osservazioni in tema di condanna alla reintegrazione conseguente a
mancata adibizione alle mansioni
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| Nota a Trib. Ferrara 1 giugno 1993
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 45 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag.
797-805
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D735; D7406; D763
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| La sentenza annotata esclude il diritto del lavoratore alla
reintegrazione nelle mansioni anteriore alle nuove sulla base del
fatto che le mansioni di destinazione non gli sono state
effettivamente assegnate. In questo caso il lavoratore ha diritto che
gli sia consentito l' effettivo svolgimento di queste ultime.
Pertanto, afferma la sentenza, "e' ammissibile la condanna del datore
alla reintegrazione nelle mansioni del lavoratore a cui non sia stato
reso possibile l' effettivo esercizio dei compiti assegnatigli". L'
A. esamina due problemi sottesi alla sentenza: il primo, di carattere
generale, attinente alla ammissibilita' della sentenza di condanna
alla reintegra in caso di ritenuta violazione dei limiti posti dall'
art. 2103 c.c. all' esercizio dello "ius variandi"; l' altro, piu'
strettamente afferente al caso di specie e che presuppone risolto in
senso affermativo il primo quesito, riguardante l' individuazione
concreta delle mansioni a cui il prestatore ha diritto di essere
reintegrato nell' ipotesi in cui lo "ius variandi" sia stato
legittimamente esercitato, sotto il profilo dell' equivalenza ex art.
2103 delle nuove mansioni, ma queste non gli siano poi state
concretamente assegnate.
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| art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2103 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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