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214944
IDG950600534
95.06.00534 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Persi Fabrizio
Osservazioni in tema di condanna alla reintegrazione conseguente a mancata adibizione alle mansioni
Nota a Trib. Ferrara 1 giugno 1993
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 45 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 797-805
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D735; D7406; D763
La sentenza annotata esclude il diritto del lavoratore alla reintegrazione nelle mansioni anteriore alle nuove sulla base del fatto che le mansioni di destinazione non gli sono state effettivamente assegnate. In questo caso il lavoratore ha diritto che gli sia consentito l' effettivo svolgimento di queste ultime. Pertanto, afferma la sentenza, "e' ammissibile la condanna del datore alla reintegrazione nelle mansioni del lavoratore a cui non sia stato reso possibile l' effettivo esercizio dei compiti assegnatigli". L' A. esamina due problemi sottesi alla sentenza: il primo, di carattere generale, attinente alla ammissibilita' della sentenza di condanna alla reintegra in caso di ritenuta violazione dei limiti posti dall' art. 2103 c.c. all' esercizio dello "ius variandi"; l' altro, piu' strettamente afferente al caso di specie e che presuppone risolto in senso affermativo il primo quesito, riguardante l' individuazione concreta delle mansioni a cui il prestatore ha diritto di essere reintegrato nell' ipotesi in cui lo "ius variandi" sia stato legittimamente esercitato, sotto il profilo dell' equivalenza ex art. 2103 delle nuove mansioni, ma queste non gli siano poi state concretamente assegnate.
art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2103 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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