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214985
IDG950600575
95.06.00575 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
La diversa disciplina della non opponibilita' delle formalita' non eseguite anteriormente alla procedura nel fallimento e nel concordato preventivo
Nota a Cass. 21 ottobre 1993, n. 10434
Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 197-199
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300; D3132
Si tratta di una sintetica nota critica alla sentenza in epigrafe, secondo cui l' art. 45 l. fall., ai sensi del quale sono inopponibili alla massa dei creditori gli atti per i quali si richiede l' osservanza di una formalita' che venga eseguita dopo il fallimento, non si applica al concordato preventivo, a meno che il vincolo all' opponibilita' dell' atto risulti espressamente o almeno implicitamente.
art. 45 l. fall. art. 167 comma 2 l. fall. art. 168 comma 3 l. fall. art. 169 l. fall. art. 2914 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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