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214994
IDG950600584
95.06.00584 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montanari Massimo
Declinatoria in rito (per intempestiva costituzione) della domanda d' insinuazione tardiva e consumazione del relativo potere d' azione nuovamente nell' "occhio del ciclone" del giudizio di costituzionalita'
Nota a ord. Trib. Roma 26 luglio 1993
Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 321-334
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3131; D3136
Con l' ordinanza in rassegna il Tribunale di Roma ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 101 comma 2 l. fall., in relazione all' art. 98 comma 3 stessa legge, nella parte in cui vieta la riproponibilita' del ricorso per dichiarazione tardiva di credito al ricorrente che si sia costituito in un precedente giudizio. La questione era gia' stata sollevata, senza successo, in altra occasione. In questo caso il Tribunale di Roma, a giudizio dell' A., ha sviluppato argomentazioni piu' convincenti a sostegno della presunta incostituzionalita'. Tuttavia, l' A. esprime dubbi sulla possibilita' di ottenere per questa via il ribaltamento del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
art. 98 comma 3 l. fall. art. 101 comma 2 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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