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Documento


215029
IDG950600619
95.06.00619 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vigo Ruggero
Il fallimento del socio di societa' di persone e i "nuovi" creditori sociali
Riv. soc., an. 39 (1994), fasc. 4, pag. 806-817
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313; D3120
Il vigente codice civile non prevede che il fallimento di un socio sia causa di scioglimento totale di una societa' di persone di cui il socio fallito faccia parte. Tale situazione determina due problemi che non si porrebbero qualora il fallimento del socio comportasse lo scioglimento della societa', che l' A. approfondisce. Il primo, attiene alla posizione dei creditori fallimentari in relazione alla quota del fallito nella societa'; l' altro, ha ad oggetto la posizione di quanti divengono creditori della societa' dopo il fallimento del socio, e si ricollega alla responsabilita' illimitata del socio con le obbligazioni sociali.
art. 2267 c.c. art. 2288 c.c. art. 2305 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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