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Documento


215077
IDG950900667
95.09.00667 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorusso Sergio
Definizione dell' appello in camera di consiglio ed assenza del difensore per "impedimento assoluto"
Nota a Cass. sez. VI pen. 9 ottobre 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 8-9, pag. 2097-2103
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6344
La Cassazione affronta il tema delle conseguenze scaturenti dal mancato rinvio del procedimento d' appello, trattato in forma camerale ex art. 599 c.p.p., qualora il difensore di fiducia dell' imputato risulti assente "per impedimento assoluto a comparire", affermando che una situazione di tal genere non e' generatrice di nullita', non essendo la presenza del difensore disegnata in termini di obbligatorieta' ed essendo altresi' sufficiente che il codice di rito assicuri "le premesse" affinche' "il contraddittorio si determini, attraverso le tempestive comunicazioni alle parti". L' A. ripercorre sinteticamente i tratti distintivi della disciplina in parola, svolge una rapida ricognizione sui significati e sulla valenza da attribuire alla tutela del contraddittorio nel processo penale, al fine di verificarne la tenuta nel caso di specie.
art. 127 c.p.p. art. 486 c.p.p. art. 599 c.p.p.
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