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215112
IDG950900702
95.09.00702 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
Un difficile problema di coordinamento tra c.p.m.p. e c.p.p. in tema di scelta del perito
Rass. giust. mil., an. 19 (1993), fasc. 5-6, pag. 259-265
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D661; D61420
Viene esaminato il problema della nomina del perito nel processo penale militare, tenendo conto dell' art. 329 c.p.mil.p. e dell' art. 67 disp. att. c.p.p. che, in aderenza al disposto dell' art. 221 c.p.p., ha disciplinato l' istituzione presso ogni Tribunale di un apposito albo di periti con determinati criteri. Il problema emerge in quanto, da un lato, sembra che il giudice militare non possa piu' richiamarsi all' art. 329 cit. e, dall' altro, non appare fattibile, sostiene l' A., l' istituzione dell' albo di periti presso ogni Tribunale militare. Esaminate criticamente le soluzioni adottate dalla pratica giurisprudenziale per risolvere la questione, l' A. ritiene opportuno un intervento normativo volto a delineare con chiarezza i raccordi tra la procedura penale ordinaria e quella militare.
art. 329 c.p.mil.p. art. 221 c.p.p. art. 67 disp. att. c.p.p.
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