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215116
IDG950900706
95.09.00706 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gentile Francesco
Il giudice e il Parlamento
Nota a C. Cost. 30 luglio 1993, n. 364
Rass. giust. mil., an. 19 (1993), fasc. 5-6, pag. 320-324
D622; D63
La sentenza annotata ha escluso l' incostituzionalita' dell' art. 544 comma 2 c.p.p., come modificato dal d.l. 60/1991, convertito con la l. 133/1991, non rilevandovi, in particolare, contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. La decisione della Corte appare fondata sulla non ritenuta legittimita' di una interpretazione dell' art. 548 comma 2 c.p.p., quale formulata in recenti sentenze della Corte di Cassazione, secondo cui resterebbe fermo l' obbligo di notificare o comunicare alle parti avviso di deposito di sentenza dibattimentale anche nel caso in cui questa risulti depositata oltre il quindicesimo giorno ma entro il trentesimo giorno dalla sua pronuncia. Vengono respinti, quindi, i dubbi di legittimita' in riferimento alla ritenuta disparita' di trattamento fra imputato presente al dibattimento e imputato contumace. Secondo l' A., l' intera impostazione della questione, nonche' la suesposta interpretazione che ne ha consentito la soluzione, sembra fondarsi su presupposti logici e giuridici che, indiscutibili sotto il vigore del codice abrogato, non appaiono ugualmente validi nel nuovo rito penale.
d.l. 1 marzo 1991, n. 60 l. 22 aprile 1991, n. 133 art. 544 comma 2 c.p.p. art. 548 comma 2 c.p.p. art. 585 c.p.p.
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