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| IDG950900708 | |
| 95.09.00708 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rebecchi Paolo Luigi
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| Applicazione della pena su richiesta e sospensione condizionale. Un
contrasto ora risolto
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| Nota a Cass. sez. I pen. 28 giugno 1990
Cass. sez. I pen. 24 gennaio 1992
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| Rass. giust. mil., an. 19 (1993), fasc. 5-6, pag. 348-354
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D62; D50415
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| Le sentenze annotate evidenziano il contrasto giurisprudenziale
emerso in tema di concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena nell' ambito del procedimento speciale ex
art. 444 c.p.p. Secondo la prima sentenza in epigrafe, l' accordo
delle parti riguarda l' intero contenuto della decisione e, quindi,
anche la concessione della sospensione condizionale della pena quando
una delle parti (l' imputato) abbia subordinato alla detta
concessione l' efficacia della propria richiesta. Secondo l' altra
sentenza, l' accordo delle parti deve formarsi sull' applicazione e
non sull' esecuzione, in concreto, della pena. E' escluso, quindi, il
potere del P.M. di prestare il proprio consenso subordinato alla non
applicazione della sospensione condizionale della pena. La
concessione del beneficio resta esclusivamente attribuita all'
apprezzamento del giudice. L' A. esamina i termini del contrasto,
avvertendo che esso e' stato risolto dalle sezioni unite nel senso
che la concessione della sospensione condizionale della pena, oltre
che nell' ipotesi di subordinazione dell' efficacia della richiesta
di concessione, specificamente prevista dall' art. 444 comma 3
c.p.p., puo' essere concessa solo allorquando la relativa domanda
abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, e
non quindi di ufficio dal giudice.
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| art. 163 c.p.
art. 444 c.p.p.
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