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215118
IDG950900708
95.09.00708 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rebecchi Paolo Luigi
Applicazione della pena su richiesta e sospensione condizionale. Un contrasto ora risolto
Nota a Cass. sez. I pen. 28 giugno 1990 Cass. sez. I pen. 24 gennaio 1992
Rass. giust. mil., an. 19 (1993), fasc. 5-6, pag. 348-354
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D50415
Le sentenze annotate evidenziano il contrasto giurisprudenziale emerso in tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nell' ambito del procedimento speciale ex art. 444 c.p.p. Secondo la prima sentenza in epigrafe, l' accordo delle parti riguarda l' intero contenuto della decisione e, quindi, anche la concessione della sospensione condizionale della pena quando una delle parti (l' imputato) abbia subordinato alla detta concessione l' efficacia della propria richiesta. Secondo l' altra sentenza, l' accordo delle parti deve formarsi sull' applicazione e non sull' esecuzione, in concreto, della pena. E' escluso, quindi, il potere del P.M. di prestare il proprio consenso subordinato alla non applicazione della sospensione condizionale della pena. La concessione del beneficio resta esclusivamente attribuita all' apprezzamento del giudice. L' A. esamina i termini del contrasto, avvertendo che esso e' stato risolto dalle sezioni unite nel senso che la concessione della sospensione condizionale della pena, oltre che nell' ipotesi di subordinazione dell' efficacia della richiesta di concessione, specificamente prevista dall' art. 444 comma 3 c.p.p., puo' essere concessa solo allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, e non quindi di ufficio dal giudice.
art. 163 c.p. art. 444 c.p.p.
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