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| IDG950900709 | |
| 95.09.00709 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gatto Lisa
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| Affidamento in prova e reato di rifiuto del servizio militare per
motivi di coscienza
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| Nota a ord. Trib. Mil. Sorveglianza 14 settembre 1993
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| Rass. giust. mil., an. 19 (1993), fasc. 5-6, pag. 377-380
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| D5511; D644
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| Viene affrontata la questione se dopo la dichiarata
incostituzionalita' dell' art. 27 c.p.mil.p., nella parte in cui
consentiva la conversione della pena della reclusione comune in
quella della reclusione militare, in relazione alla sanzione penale
comminata per il reato di cui all' art. 8 l. 772/1972, continui ad
essere applicabile la disciplina dello speciale affidamento in prova
ad un ufficio od ente pubblico non militare, previsto dall' art. 3
comma 3 l. 167/1983, nei confronti dei condannati per il reato di
rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza.
Secondo la massima della sentenza annotata "non e' applicabile lo
speciale affidamento in prova del condannato militare di cui alla l.
167/1983 a coloro che, per il reato di rifiuto del servizio militare
per motivi di coscienza, abbiano riportato, dopo la sentenza n.
358/1993 della Corte Costituzionale, condanna alla pena della
reclusione, anziche' della reclusione militare, poiche' la legge
disciplina tale misura alternativa esclusivamente con riferimento
alla pena della reclusione militare. Ai condannati in questione e'
applicabile l' affidamento in prova al servizio sociale di cui all'
art. 47 della legge penitenziaria comune, in relazione al quale
sussiste la giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza".
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| art. 8 l. 15 dicembre 1972, n. 772
art. 3 comma 3 l. 29 aprile 1983, n. 167
art. 27 c.p.mil.p.
C. Cost. 26 luglio 1993, n. 358
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