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215119
IDG950900709
95.09.00709 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatto Lisa
Affidamento in prova e reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza
Nota a ord. Trib. Mil. Sorveglianza 14 settembre 1993
Rass. giust. mil., an. 19 (1993), fasc. 5-6, pag. 377-380
D5511; D644
Viene affrontata la questione se dopo la dichiarata incostituzionalita' dell' art. 27 c.p.mil.p., nella parte in cui consentiva la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare, in relazione alla sanzione penale comminata per il reato di cui all' art. 8 l. 772/1972, continui ad essere applicabile la disciplina dello speciale affidamento in prova ad un ufficio od ente pubblico non militare, previsto dall' art. 3 comma 3 l. 167/1983, nei confronti dei condannati per il reato di rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza. Secondo la massima della sentenza annotata "non e' applicabile lo speciale affidamento in prova del condannato militare di cui alla l. 167/1983 a coloro che, per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, abbiano riportato, dopo la sentenza n. 358/1993 della Corte Costituzionale, condanna alla pena della reclusione, anziche' della reclusione militare, poiche' la legge disciplina tale misura alternativa esclusivamente con riferimento alla pena della reclusione militare. Ai condannati in questione e' applicabile l' affidamento in prova al servizio sociale di cui all' art. 47 della legge penitenziaria comune, in relazione al quale sussiste la giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza".
art. 8 l. 15 dicembre 1972, n. 772 art. 3 comma 3 l. 29 aprile 1983, n. 167 art. 27 c.p.mil.p. C. Cost. 26 luglio 1993, n. 358
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