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215131
IDG950900721
95.09.00721 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morandi F.
Reati contro l' ambiente (Sulla tutela delle acque dall' inquinamento: impianto di depurazione e obblighi dei responsabili dell' insediamento; reato di cui all' art. 21 comma 3 l. 319/76; esclusione dell' inesigibilita' quale nuova causa di giustificazione)
Nota a Cass. sez. III pen. 1 novembre 1993
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., vol. amb000, an. 7 (1994), fasc. 3, pag. 663-665
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539
La sentenza in epigrafe conferma la prevalente rigidita' interpretativa in ordine all' art. 21 comma 3 l. 319/1976. Per quanto riguarda la prima massima, i responsabili dell' impianto di depurazione non solo hanno l' obbligo di vigilanza e controllo per una corretta gestione, ma anche quello di predisporre altri presidi (ad esempio vasche di decantazione) per i casi di necessita'. Per cui un guasto del depuratore non esclude, ma comprova l' insufficienza delle misure predisposte. La seconda massima afferma che l' eccessivita' dei costi di prevenzione dall' inquinamento non esclude la responsabilita' penale, per cui i responsabili dell' insediamento sono tenuti ad osservare la soglia dello standard legale quale "obbligo di risultato", adottando tutte le misure necessarie allo scopo economico. Viene anche esclusa, quale causa di giustificazione, la c.d. inesigibilita' con riferimento a difficolta' tecniche.
art. 21 comma 3 l. 10 maggio 1976, n. 319 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915
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