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| IDG950900721 | |
| 95.09.00721 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Morandi F.
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| Reati contro l' ambiente (Sulla tutela delle acque dall'
inquinamento: impianto di depurazione e obblighi dei responsabili
dell' insediamento; reato di cui all' art. 21 comma 3 l. 319/76;
esclusione dell' inesigibilita' quale nuova causa di giustificazione)
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| Nota a Cass. sez. III pen. 1 novembre 1993
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| Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., vol. amb000, an. 7 (1994), fasc. 3, pag.
663-665
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D539
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| La sentenza in epigrafe conferma la prevalente rigidita'
interpretativa in ordine all' art. 21 comma 3 l. 319/1976. Per quanto
riguarda la prima massima, i responsabili dell' impianto di
depurazione non solo hanno l' obbligo di vigilanza e controllo per
una corretta gestione, ma anche quello di predisporre altri presidi
(ad esempio vasche di decantazione) per i casi di necessita'. Per cui
un guasto del depuratore non esclude, ma comprova l' insufficienza
delle misure predisposte. La seconda massima afferma che l'
eccessivita' dei costi di prevenzione dall' inquinamento non esclude
la responsabilita' penale, per cui i responsabili dell' insediamento
sono tenuti ad osservare la soglia dello standard legale quale
"obbligo di risultato", adottando tutte le misure necessarie allo
scopo economico. Viene anche esclusa, quale causa di giustificazione,
la c.d. inesigibilita' con riferimento a difficolta' tecniche.
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| art. 21 comma 3 l. 10 maggio 1976, n. 319
d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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