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215137
IDG950900727
95.09.00727 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casaroli G.
Reati fallimentari (Sulla bancarotta per distrazione: elemento psicologico)
Nota a Cass. sez. V pen. 4 novembre 1993
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 7 (1994), fasc. 3, pag. 677-678
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5373; D31320
La massima annotata afferma che "integra gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ogni forma di ingiustificata e diversa destinazione volontariamente data al patrimonio rispetto ai fini che questo deve avere nell' impresa, quale elemento necessario per la sua funzionalita' e quale garanzia verso i terzi; onde la cosciente e volontaria vendita di consistenti beni, per scopi estranei all' impresa, effettuata con incongrui criteri economici in epoca prossima al fallimento, costituisce distrazione intesa come operazione diretta a ledere l' interesse patrimoniale dei creditori". L' A., esaminati gli orientamenti giurisprudenziali sul concetto di distrazione, ai fini della responsabilita' per bancarotta, rileva che la decisione di cui alla massima sembra inserire tra gli elementi di valutazione del fatto materiale anche l' elemento psicologico del reato, analogamente ad un' opinione dottrinale secondo la quale la condotta di distrazione, nel suo aspetto oggettivo, non ha contenuto univoco, e necessita pertanto di un requisito soggettivo.
art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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