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215138
IDG950900728
95.09.00728 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casaroli G.
Reati fallimentari (Sulla bancarotta fraudolenta: beni illecitamente sopravvenuti dopo la dichiarazione di fallimento)
Nota a Cass. sez. V pen. 28 ottobre 1993
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 7 (1994), fasc. 3, pag. 678-679
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31320
La decisione in epigrafe si allinea al piu' recente orientamento della giurisprudenza di legittimita', afferma l' A., che sovverte l' indirizzo precedente, secondo il quale i beni illegittimamente conseguiti dopo la dichiarazione di fallimento non possono mai avocarsi alla massa e, quindi, la loro sottrazione e distrazione non puo' concretare il delitto di bancarotta. Secondo l' A., la decisione ben riassume le argomentazioni del nuovo indirizzo e opera un' opportuna distinzione in rapporto alla natura fungibile o infungibile del bene illecitamente acquisito.
art. 42 l. fall. art. 79 l. fall. art. 216 l. fall.
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